STATUTO

 

 

 

Titolo I

(Disposizioni generali)

 

 

Art. 1

(denominazione e sede)

 

1.      E’ costituita l’organizzazione di volontariato con finalità venatoria e ambientalista denominata “Gruppocaccia”.

 

2.      L’organizzazione ha sede in La Torba via del mare, 4 nel Comune di Capalbio provincia di Grosseto.

 

Art. 2

(statuto e regolamento)

 

1.      L’organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

2.      Il regolamento che sarà deliberato dal comitato direttivo, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed all’attività.

 

Art. 3

(efficacia dello statuto)

 

1.      Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

 

Art. 4

(modificazione dello statuto)

 

1.      Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea degli aderenti all’organizzazione e con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

 

2.      Tutte le eventuali modifiche apportate allo statuto dovranno essere tempestivamente comunicate a tutti i componenti della organizzazione.

 

 

 

 

 

Art. 5

(interpretazione dello statuto)

 

1.      Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

 

Titolo II

(finalità dell’associazione)

 

 

Art. 6

(solidarietà)

 

1.      L’organizzazione  persegue il fine della solidarietà, in ambito civile, culturale, sociale, venatorio e ambientale.

 

Art. 7

(finalità nel settore venatorio e ambientale)

 

1.      L’organizzazione nasce grazie all’iniziativa di un gruppo di cacciatori, e pertanto, le specifiche finalità dell’organizzazione di volontariato sono:

a)      attuare iniziative, anche in collaborazione con le Associazioni venatorie, finalizzate alla semplificazione e al  miglioramento della caccia, intesa non solo come hobby, ma soprattutto come cultura e rispetto delle tradizioni;

b)      attuare iniziative atte a garantire la corretta informazione dei cacciatori riguardo alle normative e alle notizie sulla caccia;

c)      promuovere azioni contro tutte quelle disposizioni finalizzate ad un restringimento della libertà di movimento, che, di fatto, pregiudicano la possibilità di praticare la caccia, e comunque, di praticare tutte quelle che sono le attività legate alla natura.

 

2.      Tra gli interessi perseguiti dall’organizzazione figurano anche:

a)      la pesca sportiva;

b)      la raccolta dei prodotti del sottobosco;

c)      tutte quelle attività che possono essere praticate sul territorio nel rispetto della natura.

 

3.      L’associazione persegue, con particolare attenzione, il fine di tutelare l’ambiente, e  può organizzare e  promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni ambientaliste e venatorie, operazioni mirate a risanamento e alla salvaguardia del  territorio.

 

 

 

 

Art. 8

(ambito di attuazione delle finalità)

 

1.      L’organizzazione opera nel territorio della provincia di Grosseto.

 

Titolo III

(gli aderenti)

 

 

Art. 9

(ammissione)

 

1.      Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

 

2.      L’ammissione all’organizzazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal comitato direttivo.

 

Art. 10

(diritti)

 

1.      Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere il comitato direttivo e l’organo revisore.

 

2.      Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi dello statuto.

 

3.      Tutti aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere informati periodicamente sulle attività svolte dall’organizzazione stessa.

 

Art. 11

(doveri)

 

1.      Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

 

2.      Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza, buona fede e onestà.

 

Art. 12

(esclusione)

 

1.      L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione.

 

2.      L’esclusione è deliberata dal comitato direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

 

 

Titolo IV

(gli organi)

 

Art. 13

(indicazione degli organi)

 

1.      Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il comitato direttivo,  il presidente e l’organo di revisione.

 

 

Capo I – (l’assemblea)

 

 

Art. 14

(composizione)

 

1.      L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.

 

2.      L’assemblea è presieduta dal presidente dell’organizzazione.

 

Art. 15

(convocazione)

 

1.      L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

 

2.      Il presidente convoca l’assemblea  con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, inviato a mezzo posta almeno quindici giorni prima della data prevista.

 

Art. 16

(validità dell’assemblea)

 

1.      L’assemblea è validamente costituita quando interviene un terzo dei componenti in prima convocazione e con il numero dei presenti in seconda convocazione.

 

2.      Le regole del funzionamento dell’assemblea sono stabilite nel regolamento di esecuzione del presente statuto.

 

Art. 17

(funzioni dell’assemblea)

 

1.      L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

 

2.      I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

 

3.      L’assemblea determina con voto segreto i componenti del comitato direttivo.

 

 

 

Art. 18

(verbalizzazione)

 

1.      Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

 

2.      Il verbale è tenuto, a cura del segretario, nella sede dell’organizzazione.

 

3.      Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

 

Capo II (il comitato direttivo)

 

 

Art. 19

(composizione)

 

1.      Il comitato direttivo è composto da 8 (otto) membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti all’organizzazione.

 

2.      Il comitato direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei membri che lo compongono.

 

Art. 20

(presidente)

 

1.      Il presidente è eletto dal comitato direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano, a maggioranza di voti.

 

2.      Nella medesima seduta viene eletto, tra i componenti del comitato direttivo, anche il vice presidente e nominato il segretario e il cassiere.

 

Art. 21

(durata delle funzioni)

 

1.      Il comitato direttivo che dura in carica per il periodo di un anno in fase di prima costituzione, e di due anni per le successive, può essere revocato dall’assemblea con votazione a maggioranza assoluta.

 

2.      Il comitato direttivo svolge, su indicazioni dell’assemblea, le attività esecutive relative alle finalità dell’organizzazione.

 

3.      Il comitato direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni mese su convocazione del presidente.

 

4.      Ogni membro del comitato direttivo può richiedere convocazioni straordinarie.

 

5.      Le deliberazioni del comitato direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

6.      Tutte le operazioni che prevedono dei costi possono essere approvate dal comitato direttivo solo nel caso in cui sia disponibile la copertura finanziaria.

 

7.      Le deliberazioni del comitato direttivo vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario.

 

8.      Ogni aderente all’organizzazione può richiedere  di partecipare alle riunioni del comitato direttivo, in tale sede ha pieno diritto di esprimere le sue considerazioni in merito agli argomenti trattati, pur non avendo diritto di voto.

 

9.      Ogni aderente all’organizzazione può indicare argomenti da porre in discussione nelle riunioni del comitato direttivo.

 

10.  I verbali del comitato direttivo sono tenuti, a cura del segretario, nella sede dell’organizzazione.

 

11.  Ogni aderente all’organizzazione ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del comitato direttivo e di trarne copia.

 

 

Capo III (il presidente)

 

 

Art. 22

(elezione)

 

1.      Il presidente è eletto dal comitato direttivo tra i componenti del comitato stesso a maggioranza dei voti.

 

2.      Per l’elezione del presidente è richiesta la presenza di due terzi dei membri del comitato direttivo.

 

3.      Non può essere eletto presidente, un componente del comitato direttivo che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

 

Art. 23

(durata)

 

1.      Il presidente dura in carica per lo stesso periodo indicato per il comitato direttivo.

 

2.      Il comitato direttivo con la maggioranza assoluta dei voti può revocare il presidente.

 

3.      Quindici giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo comitato direttivo.

 

Art. 24

(funzioni)

 

1.      Il presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti relativi all’organizzazione.

 

2.      Il presidente presiede il comitato direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

 

3.      Il presidente sottoscrive i verbali del comitato, cura che siano custoditi presso la sede dell’organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

 

 

 

Titolo V

(controllo)

 

 

Art. 25

(organo di revisione)

 

1.      L’organo di revisione è composto da 1 (uno) membro dell’organizzazione eletto dall’assemblea.

 

 

Titolo VI

(le risorse economiche)

 

 

Art. 26

(indicazione delle risorse)

 

1.      Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a)      contributi degli aderenti all’organizzazione di volontariato;

b)      contributi volontari di singoli cittadini o altre associazioni;

c)      ogni altro tipo di entrate

 

Art. 27

(Beni)

 

1.      I beni dell’organizzazione sono, beni mobili registrati e beni mobili.

 

2.      I beni mobili registrati possono essere acquisiti dall’organizzazione e sono ad essa intestati.

 

3.      I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi, sono dati in comodato all’organizzazione.

 

4.      I beni mobili registrati, nonché i beni mobili, sono collocati nella sede dell’organizzazione.

 

Art. 28

(contributi)

 

1.      I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall’assemblea in fase di prima costituzione e successivamente (annualmente) dal comitato direttivo.

 

2.      I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche e giuridiche o da altre associazioni.

 

3.      I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati benemeriti.

 

Art. 29

(proventi derivati da attività marginali)

 

1.      Gli eventuali proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.

 

2.      Il comitato delibera sull’ utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e le indicazioni dell’assemblea.

 

3.      Il presidente dà attuazione alla delibera del comitato e compie i conseguenti atti giuridici.

 

Art. 30

(devoluzione dei beni)

 

1.      In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad associazioni con fini umanitari.

 

2.      I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

 

 

Titolo VII

(Bilancio)

 

 

Art. 31

(bilancio consuntivo e preventivo)

 

1.      Il bilancio dell’organizzazione è annuale a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

 

2.      Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno ed è redatto dal comitato direttivo.

 

3.      Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo ed è redatto dal comitato direttivo.

 

Art. 32

(controllo sul bilancio)

 

1.      Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dall’organo di revisione.

 

2.      Ogni appartenente all’associazione può effettuare controlli relativi alla regolarità dei bilanci, Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

 

3.      Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.

 

Art. 33

(approvazione del bilancio)

 

1.      Il bilancio consuntivo è approvato dal comitato direttivo con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

2.      Il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato da ogni aderente che può trarne anche copia.

 

3.      Il bilancio preventivo è approvato dal comitato direttivo nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

4.      Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato da ogni aderente che può trarne anche copia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VIII

(responsabilità dell’organizzazione)

 

 

Art. 34

(assicurazione dell’organizzazione)

 

1.      L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per gli infortuni  che potrebbero occorrere agli aderenti nell’ambito delle attività organizzate dall’associazione e per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Art. 35

(disposizioni finali)

 

1.      Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

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